L’adozione è un percorso che attraversa varie fasi e tutte diverse. C’è la fase di scelta e di consapevolezza di voler adottare, un lungo iter da affrontare e difficoltà che non si esauriscono una volta concluse le pratiche per l’adozione.
Quali sono le sfide che i nuovi genitori dovranno fronteggiare per l’adozione? Quali sono i requisiti? Come vengono gestite le pratiche e quando iniziano? Fare chiarezza su questi punti è il primo passo per ogni nuova famiglia per raggiungere i propri figli.
A cosa serve l’adozione?
Per adozione si intende quell’istituzione giuridica che permette ai soggetti senza genitori naturali di poter diventare, a tutti gli effetti, figli legittimi dei genitori adottivi. Come si può immaginare, come molte cose della storia umana anche l’adozione ha origine antichissime. Fra le prime evidenze storiche si può citare il Codice di Hammurabbi del II millennio a.C., che già all’epoca normava i diritti e i doveri degli adottandi e degli adottati. Ma se in passato l’adozione aveva una connotazione più votata alla salvaguardia e alla trasmissione di patrimoni, nel mondo moderno ha assunto significati via via sempre più votati all’assistenza degli adottati.
L’adozione nasce dunque per rispondere a necessità di tipo patrimoniale, per poi assumere sfumature più altruistiche e in linea con concetti di aiuto e assistenza. Adottare oggi non significa acquisire il diritto di un bambino, ma essere nella condizione di offrirli una casa e degli affetti stabili. Poter provvedere alla sua crescita, alla sua formazione e metterlo così nella condizione di avere un futuro più stabile, nonostante alle spalle possa avere una storia di abbandono.
I requisiti per adottare
La legge che regola l’adozione è la 184 del 1983, poi modificata dalla legge 149 del 2001. Questa attesta che in Italia può adottare chi è unito in matrimonio da almeno tre anni. In alternativa, chi abbia raggiunto tale periodo con un periodo di convivenza prematrimoniale sommato alla durata del matrimonio.
Ci sono anche dei requisiti di età: la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 mesi, mentre la differenza massima è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Quest’ultimo limite può essere derogato nel caso in cui i coniugi adottino due o più fratelli, o nel caso in cui abbiamo un figlio minorenne naturale o adottivo. Tali limiti di età si vedono giustificati dal fatto che i genitori devono poter prevedere alla crescita dell’adottato e di seguirlo fino all’età adulta.
Limite inderogabile è invece che i coniugi non abbiano in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
In Italia non può adottare chi è single e le coppie non sposate, anche se ci sono dei casi particolari in cui questo è possibile. Per le coppie non spostate, tra i casi particolari c’è quello delle persone già in contatto con il minore. Ad esempio se questi è orfano di padre e di madre con cui il genitore adottivo abbia un vincolo di parentela fino al sesto grado, o se c’è un rapporto stabile e preesistente alla scomparsa dei genitori.
Un’alternativa all’adozione può essere l’affidamento, che è possibile anche per le coppie non sposate. Per la precisione parliamo di affidamento prolungato che, per sua natura, è un formula temporanea e presuppone che il minore possa/debba, a un certo punto, far ritorno alla famiglia d’origine.
I presupposti per l’affido, oltre che avere cura del bambino, riguardano in particolare l’impegno a mantenere i rapporti con la famiglia d’origine. Ciò presuppone anche il diritto, per il minore, di continuare a mantenere un legame con la famiglia affidataria. Nei casi in cui il ritorno alla famiglia d’origine non sia possibile, la famiglia affidataria può richiedere l’adozione visto il legame già stabilito.
Chi gestisce l’adozione in Italia
In Italia l’adozione è regolamentata dal Tribunale dei Minori, i cui organi sono sparsi in tutto il paese. Chi vuole adottare deve presentare apposita domanda al tribunale della propria città, ma può anche presentarlo ad altri tribunali previa comunicazione al tribunale territoriale. Nella domanda i coniugi attesteranno la propria disponibilità ad adottare un bambino.
Questa deve essere corredata da vari documenti come il certificato di nascita, lo stato di famiglia e la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi (o, in caso di decesso, di apposito certificato). Si dovrà anche comprovare il proprio stato di salute con certificati del medico di base, il superamento di alcuni esami clinici e la certificazione di sana costituzione psicofisica (da richiedere e da far accertare in strutture pubbliche).
La richiesta di dichiarazione ha una validità di 3 anni. È bene ricordare che se trascorsi questi 3 anni non si sia ricevuta comunicazione alcuna, la richiesta va ripresentata presso il Tribunale. Molto spesso, infatti, si crede che basti farla una volta sola e attendere, quando è invece necessario rinnovarla.
Una volta vagliata la richiesta, il Tribunale provvederà a rilasciare apposito certificato di idoneità all’adozione. Da questo momento in poi subentreranno i servizi sociali, i quali sottoporranno ai coniugi una raccolta di informazioni e li aiuteranno nel percorso di consapevolezza circa le criticità degli iter burocratici e dell’adozione in sé. Questa, in particolar modo, è una fase delicata spesso vissuta male dalle famiglie che intendono adottare e che vede necessaria la successiva fase di supporto.
Quanto dura l’iter
È una domanda legittima che, però, non ha una risposta univoca. L’iter certamente non è semplice e non si esaurisce in pochi giorni e, a volte, sono necessari anni prima di poter adottare, ma questo è un dato sempre variabile. Il primo dato misurabile è proprio il lavoro dei servizi sociali, la cui verifica dura fino a 120 giorni a cui si possono aggiungere ulteriori 120 giorni. Al termine verrà decretata l’idoneità della coppia ad adottare o, nel paso peggiore, la richiesta verrà respinta. Si potrebbero anche richiedere ulteriore verifiche e accertamenti. I tempi per un’adozione nazionale sono di circa 3 anni.
L’adozione internazionale
Il discorso è leggermente diverso nel caso delle adozioni internazionali. Quando si riceve l’idoneità all’adozione, l’incarico passa a un ente autorizzato, come ARIETE ETS. I tempi cambiano da paese a paese. La coppia che desidera adottare, infatti, è attualmente obbligata, entro un (1) anno dall’ottenimento del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni competente, a conferire mandato ad uno degli Enti italiani autorizzati dalla CAI – Commissione per le Adozioni Internazionali (Autorità centrale italiana per le adozioni internazionali, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).), salvo il caso decisamente raro e marginale di cui all’art. 44 1° co. lett.a L. 184/1983 s.m.i.
Le procedure che la coppia è chiamata a svolgere presso l’Ente Autorizzato riguardano tutto l’iter adozionale e, in particolare presso Ariete ETS, in accordo con l’apparato normativo e di indirizzo della Autorità centrale, prevedono i seguenti passaggi:
- Incontro informativo
- Istanza per conferire mandato (a cui allegare copia del decreto e della relazione psicosociale), a cui il Presidente dell’Ente Autorizzato risponderà entro 30 giorni lavorativi
- Conferimento incarico
- Percorso maturativo di sostegno di gruppo
- Preparazione dei documenti da parte della coppia
- Protocollo dei documenti all’estero da parte dell’Ente
- Abbinamento e convocazione all’estero
- Viaggio/i
- Rientro in Italia e incontri post-adozione
In qualità di Ente Autorizzato, Ariete ETS sviluppa quindi due macro-fasi fondamentali del percorso delle adozioni internazionali:
- Macro-Fase burocratica-procedurale, finalizzata allo svolgimento di un percorso istituzionalmente riconosciuto di comunicazione e collegamento tra l’Autorità Centrale del Paese straniero, la coppia e l’Autorità Centrale Italiana;
- Macro-Fase psicologico-formativa rivolta alle coppie, prima, durante e dopo l’incontro con il minore, mirante a rendere le coppie consapevoli della complessità, oltre che della specificità delle adozioni internazionali.
La complessa ed articolata esperienza, raggiunta dall’Ente Ariete Onlus, ha dato esito nella progettazione di un percorso di accompagnamento all’adozione e sostegno post-adottivo, strutturato per successive fasi e sottofasi.
Genitorialità complessa e consapevole
L’adozione internazionale comporta l’esigenza di una genitorialità complessa e consapevole verso una nuova “filialità” che spesso coglie impreparati per tutte le specificità – e, a volte, le problematicità – connesse al diventare genitore di un minore con un’identità somatica, etnica e culturale molto diversa dalla propria.
Il nuovo nucleo familiare che viene a configurarsi dopo un’adozione internazionale richiede che la coppia di neo-genitori – con il sostegno di familiari ed amici – affronti con consapevolezza e, possibilmente, con serenità le naturali difficoltà di integrazione (le difficoltà del minore all’interno della famiglia adottiva e della nuova comunità di accoglimento, le difficoltà dei genitori adottivi al’interno della famiglia e della comunità di appartenenza) che spesso si manifestano nelle prime fasi di un’adozione internazionale.
Grazie alla significativa esperienza maturata nel campo, Ariete ETS esprime da anni un profondo impegno a favore delle coppie che scelgono l’adozione internazionale, nella prospettiva che “divenire genitori adottivi non significhi acquisire il diritto ad un bambino, quanto piuttosto essere messi nella condizione di offrire una casa ad un bambino”.
Impegno che Ariete ETS sviluppa in modo continuativo, sia manifestando una costante disponibilità nei confronti delle famiglie adottive (prima e dopo la conclusione delle procedure istituzionali dell’adozione internazionale), sia promuovendo – anche attraverso la realizzazione di attività artistiche e scientifiche – la “cultura delle differenze”, necessaria non solo affinché si sviluppi un equilibrato percorso di adozione internazionale, ma altresì essenziale per la stesse società multi-etniche e multirazziali, in cui tutti noi oggi viviamo.